Misure post-emergenziali riguardanti la scuola a partire dal 1° maggio 2022.
Si prega di prendere visione della comunicazione.
Misure post-emergenziali riguardanti la scuola a partire dal 1° maggio 2022
Spinea, 2 maggio 2022
A tutto il personale e alle famiglie
GREEN PASS E CONTROLLI
Dal 1°maggio il personale scolastico svolge la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde; pertanto a partire da tale data il personale collaboratore scolastico, finora delegato al controllo del Green Pass base o rafforzato mediante App Verifica C-19, non dovrà più effettuare alcun controllo.
OBBLIGO VACCINALE E CONTROLLI
Fermo restando l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale scolastico, il controllo di tale adempimento vaccinale avverrà da parte del Dirigente scolastico o suo delegato mediante Piattaforma integrata al SIDI: la violazione dell’obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell’art. 4-sexies D.L. n. 44/2021).
Il personale ATA, già oggetto di sospensione dall’attività lavorativa per inadempimento all’obbligo vaccinale, presta servizio senza GP base.
Il personale docente, già oggetto di sospensione dall’attività lavorativa per inadempimento all’obbligo vaccinale, viene utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica senza GP base.
Per il personale esente, fino al 15 giugno 2022, non cambia nulla e valgono, quindi, le precedenti regole.
GREEN PASS E INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI
Dal 1° maggio gli esterni possono entrare a scuola senza obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base.
MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA
In base all’art. 3, c. 5, del D.L. 52/2021, come modificato nel D.L. 24/2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, continuano a essere applicate le seguenti misure di sicurezza per gli alunni e il personale scolastico:
a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano;
c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.
GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ DA SARS-COV-2
Per la gestione dei casi di positività tra gli alunni e il personale scolastico, continuano a essere applicate le misure comunicate con circolare interna n. 414 del 31 marzo 2022, in vigore dal 1° aprile 2022.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: MASCHERINE FFP2
(O.M. Ministero della salute del 28 aprile 2022, art. 1, cc. 1 e 3 c. 1, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022).
E’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
UTILIZZO DELLA MASCHERINA FFP2
(Circolare 1/2022 del Ministero della Pubblica Amministrazione Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie)
Per quanto riguarda il personale degli uffici di segreteria, l’utilizzo della mascherina FFP2 è raccomandato:
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, data la modesta ampiezza dei locali a disposizione;
- nel corso di riunioni in presenza;
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nelmedesimo ambiente.
L’utilizzo della mascherina FFP2 non risulta necessario
- in caso di attività svolta all’aperto;
- in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
- in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.
Permane l’obbligo di mascherina FFP2 per il personale scolastico soggetto a prescrizioni derivanti da indicazioni del Medico Competente..
In attesa di aggiornare il Protocollo di sicurezza interno a.s. 2021-2022 allegato al DVR, tutto il personale scolastico in servizio presso l’Istituto Comprensivo “D. Furlan” è tenuto a osservare le suddette disposizioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Artusi
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D. L. n. 24/2022 - Cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e regole scolastiche dal 1° aprile.
Spinea, 28 marzo 2022
A tutto il personale e alle famiglie
Si informa che è stato pubblicato il decreto legge n. 24 del 24/03/2022, che contiene disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in vista della cessazione dello stato di emergenza a partire dal prossimo primo di aprile.
In sintesi si riportano le misure riguardanti la scuola.
Le regole generali di sicurezza
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:
- Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test)
Gestione dei casi di positività
- Scuola dell’infanzia
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
- Scuole primaria, secondaria di primo grado
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La didattica digitale integrata
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Obbligo vaccinale del personale
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica; non andrà, dunque, in classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Artusi